Polizza medico bagaglio

POLIZZA ASSISTENZA ALLA PERSONA, RIMBORSO SPESE MEDICHE E BAGAGLIO PER TUTTI I VIAGGIATORI

SEZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA

Oggetto della garanzia

La Società mette a disposizione dell’Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici Torino +39 011 6523211, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. – Corso Massimo d’Azeglio, 14 – 10125 Torino. La Struttura Organizzativa provvede per incarico della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/Viaggiatori assicurati:

1. Consulto medico e segnalazione di uno specialista
2. Invio di medicinali urgenti sempreché commercializzati in Italia
3. Trasporto Sanitari

  • a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;
  • b) dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.

4. Rientro sanitario dell’Assicurato
5. Rientro dell’Assicurato convalescente
6. Trasporto della salma
7. Rientro dei familiari
8. Rientro anticipato dell’Assicurato
9. Viaggio di un familiare quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 3 giorni
10. Interprete a disposizione all’estero con il massimo di Euro 1.000,00
11. Segnalazione di un legale, anticipo dei costi per la difesa dell’Assicurato entro l’importo massimo di Euro 2.500,00 e anticipo, contro adeguata garanzia bancaria, dell’importo massimo di Euro 15.000,00, per l’eventuale cauzione penale richiesta dal giudice 12. Anticipo spese di prima necessità fino ad un massimo di Euro 5.000,00
13. Trasmissione di messaggi urgenti 14. Spese Telefoniche fino a Euro 100,00 15. Spese di soccorso e di ricerca fino a Euro 1.500,00
16. Rientro alla residenza fino ad € 1.500 (estensione Covid-19)
17. Prolungamento del soggiorno fino ad € 100 per max 15gg (Estensione Covid-19)

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO

L’Assistenza si ottiene telefonando al n° di Torino:

+39 011 6523211 In caso di necessità l’Assicurato dovrà:

  • segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, Codice Fiscale, i dati identificativi della Tessera;
  • comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.

SEZIONE SPESE MEDICHE

Oggetto della garanzia

La garanzia vale esclusivamente per le spese di prestazioni sanitarie e di primo trasporto del paziente alla struttura sanitaria più vicina, la cui necessità sorga durante il viaggio, e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza.

La Società, nei limiti dei seguenti massimali:

Italia: Euro 600,00

Estero: Euro 15.000,00

provvederà con pagamento diretto, previa autorizzazione della Centrale Operativa, oppure

rimborserà le spese incontrate alla presentazione della diagnosi e dei documenti di spesa.

ATTENZIONE!

Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà essere sempre ottenuta l’autorizzazione preventiva della Centrale Operativa.

Franchigia e scoperto

Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con l’applicazione di una franchigia di Euro 40,00 per evento.

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO

Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute, il Viaggiatore, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo – C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI), completa dei seguenti documenti:

– propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati identificativi della Tessera,

codice IBAN;

– diagnosi del medico locale;

– originali delle fatture o ricevute pagate.

In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo

– C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI).

I moduli per l’apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

(www.unipol.unipolsai.it/sinistri-turismo.aspx)

oppure telefonando al numero 051/2817017.

SEZIONE BAGAGLIO

Oggetto della garanzia

Entro la somma assicurata di Euro 1.000,00 la Società, rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato aveva con se’ durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.

Disposizioni e limitazioni

L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale riferito allo stato d’uso degli oggetti al verificarsi dell’evento e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d’identità, il rimborso è limitato a Euro 75,00.

ll rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per:

a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;

b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche.

Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato a imprese di trasporto.

Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma assicurata ed i corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono considerati quali unico oggetto.

Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.

Spese di prima necessità

In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Società rimborserà, entro la somma assicurata di Euro 200,00 le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.

Franchigia

Dall’ ammontare del danno risarcibile in base agli articoli “Oggetto della garanzia” e “Disposizioni e limitazioni” sopraindicati verrà detratta la franchigia di Euro 40,00.

La franchigia non sarà applicata nel solo caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio consegnato al vettore aereo. In tale caso, l’indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l’intero ammontare del danno.

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO

In caso di danni o perdite al bagaglio, il Viaggiatore, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro a UnipolSai Assicurazioni S.p.A., telefonando al numero verde 800 406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo – C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI), completa dei seguenti documenti:

1.-.Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati identificativi della Tessera, codice IBAN

2.-.Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;

3.-.Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;

4.-.in caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del reclamo scritto inviato nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso;

5.-.in caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all’albergatore: copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;

6.-.in caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all’autorità del luogo dell’avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa) e loro risposta;

7.-.in caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.

In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri

Turismo – C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI).

I moduli per l’apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

(www.unipol.unipolsai.it/sinistri-turismo.aspx)

oppure telefonando al numero 051/2817017.

Ulteriori obblighi dell’assicurato

Il Viaggiatore è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell’albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all’Autorità del luogo di avvenimento.

SEZIONE RESPONSABILITA CIVILE DELL’ ASSICURATO

Art. 01 – Oggetto dell’Assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante il viaggio acquistato dalla Contraente, relativamente a fatti della vita privata.

Art. 02 – Massimali

Le garanzie di cui alla presente sezione sono prestate fino alla concorrenza del massimale di Euro 50.000,00 per evento e per l’intera durata del viaggio.

Art. 03 – Estensione territoriale
In  deroga  all’articolo  19  delle  Condizioni  Generali  di  assicurazione, l’assicurazione vale per tutti i Paesi, con esclusione delle azioni promosse contro l’Assicurato in USA e Canada.

Art. 04 – Pluralita’ di assicurati
Il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento   resta,   per   ogni   effetto,   unico,   anche   nel   caso   di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 05 – Esclusioni
Ad integrazione delle “Esclusioni comuni a tutte le Garanzie”, delle Condizioni Generali di Assicurazione, dalla garanzia sono esclusi i danni: a)   derivanti da esercizio di attività professionali;

  1. b) derivanti da attività venatorie;
  2. c) di qualunque natura, se causati a familiari o compagni di viaggio;
  3. d) da furto, incendio, esplosione e scoppio;
  4. e) da inquinamento e/o contaminazione, di qualunque natura;
  5. f) derivanti dalla proprietà, il possesso o uso di qualsiasi mezzo a motore;
  6. g) a cose in consegna o custodia;
  7. h) da interruzione o sospensione di attività professionali, commerciali, industriali, agricole o di servizi;
  8. i) derivanti  dalla  proprietà,  possesso  o  uso  –  tranne  che  come passeggero – di aerei, veicoli, camper, roulotte, imbarcazioni, natanti non a motore di lunghezza superiore a metri 7,50.

Art. 06 – Gestione delle vertenze e spese di resistenza
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la  gestione  delle  suddette  vertenze  e  a  comparire  personalmente  in giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno  cui  si  riferisce  la  domanda. Qualora  la  somma  dovuta  al danneggiato superi  detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e il Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 07 – Franchigia/scoperto
Relativamente ai danni a cose ed animali l’Assicurazione è prestata con l’applicazione, per ciascun sinistro, di uno scoperto sul danno risarcibile, pari a 10%, con il minimo di Euro 150,00.

Art. 08 – Disposizioni e Limitazioni
La garanzia è prestata in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di responsabilità civile operanti a garanzia dello stesso rischio.

Art. 09 – Comportamento in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà, entro 3 giorni da quando ne ha
avuto conoscenza, effettuare denuncia scritta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo – Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI).    L’Assicurato    dovrà    altresì immediatamente   inviare   alla   Società  qualsiasi  forma   di   ordinanza, mandato, citazione in giudizio o altro documento legale ricevuto inerente a qualsiasi richiesta di indennizzo al seguente indirizzo: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo – C.P. 78 – 20097 San Donato Milanese (MI).

L’inadempimento  di  tale  obbligo  può  comportare  la  perdita  totale  o parziale del diritto di indennizzo, ai sensi dell’ Art. 1915 del Codice Civile l’Assicurato dovrà astenersi dal riconoscere la propria responsabilità o addivenire a transazioni di qualunque natura senza il preventivo benestare della Società.

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Capitale Sociale € 100.000,00


Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione degli aiuti di stato percepiti, si rinvia a quanto contenuto nel sito https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
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